Sportello IMU

Dettagli del servizio

  • Servizio attivo

Servizio per il pagamento dell'Imposta Municipale Unica

A chi è rivolto

Il servizio è destinato a tutti i cittadini ed imprese che devono pagare l'imposta municipale unica (IMU) relativa agli immobili di proprietà che insistono nel territorio comunale.

Descrizione

L'IMU, Imposta Municipale Propria, è il tributo istituito dal governo Monti nella manovra Salva-Italia del 2011 e si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari.
È operativa a decorrere dal gennaio 2012, e fino al 2013 è stata valida anche sull’abitazione principale.

Dal 2011 ad oggi la normativa IMU è stata sottoposta a diverse modifiche, l'ultima delle quali sopraggiunta con la Legge di Bilancio 2020, che ha cancellato la TASI, accorpandola di fatto all'IMU.
Il versamento della tassa IMU è dovuto da coloro che sono in possesso dei seguenti immobili:

  • fabbricati diversi dall'abitazione principale (dove si è stabilita la residenza anagrafica e la dimora fisica);
  • abitazioni principali signorili (cioè solo quelle accatastate nelle categorie "di lusso" A/1, A/8 e A/9);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

PIÙ PRECISAMENTE L’IMU È OBBLIGATORIA PER CHI È:

  • proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
  • coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”);
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Quanto si deve pagare di IMU?
Per il calcolo dell’IMU il contribuente può rivolgersi alla sede CAF ACLI più vicina. Le nostre sedi hanno a disposizione un archivio costantemente aggiornato con tutte le aliquote deliberate in ogni Comune italiano.

Sulla rendita catastale degli immobili diversi dall’abitazione principale (rivalutata prima del 5% e poi associata al moltiplicatore di riferimento) viene applicata un’aliquota ordinaria che, per effetto della Legge di Bilancio 2020, si innalza dal 7,6 all'8,6 per mille e che può essere manovrata dai Comuni a determinate condizioni.

Invece per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) l’aliquota ordinaria - sempre per effetto della Legge di Bilancio 2020 - si innalza dal 4 al 5 per mille, anch’essa modulabile dai Comuni, che a seguito di deliberazione del consiglio possono aumentarla di 1 punto millesimale o diminuirla fino all'azzeramento.

Resta invece confermata sulle abitazioni principali non esenti la detrazione fissa pari a 200 euro.

Chi non deve pagare l’IMU?
Dal 1° gennaio 2014 sono esenti dal pagamento dell’IMU i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze. Quindi le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l’imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9.

Per abitazione principale si intende l'immobile "nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". Ciò significa che mancando anche uno di questi due requisiti, dimora fisica o residenza anagrafica, l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa, e in quanto tale soggetto a IMU.

A seguito della sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale, che ha giudicato illegittima la norma istitutiva dell'IMU nella parte in cui lega il concetto di abitazione principale non solo al possessore ma anche al suo nucleo familiare, viene di fatto estesa la doppia esenzione a tutte le coppie coniugate/unite civilmente che risiedano e dimorino in due abitazioni principali distinte.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono invece esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle medesime categorie. Ad esempio, nel caso di due pertinenze accatastate in C/2, l’esenzione dall’IMU vale soltanto per una.

Inoltre l’IMU non deve essere pagata per i seguenti immobili:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • gli alloggi sociali;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Ma i casi di esenzione non finiscono qui. Dal 2016 infatti sono esenti dall’IMU anche i terreni agricoli ubicati nei Comuni elencati nella Circolare n. 9 del Ministero delle Finanze datata 14 giugno 1993. In più sono esenti i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei Comuni delle isole minori indicati nell’allegato A della legge 448 del 2001;
  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Come fare

Ci sono diverse dinamiche relative al pagamento di questa imposta.

  • nuovi immobili acquistati nell'anno
  • immobili acquistati negli anni precedenti
  • avvisi di violazione relativi al pagamento degli anni precedenti

Per i primi 2 casi è necessario pagare mediante F24, mentre nel terzo caso, vengono emessi avvisi PagoPA.

Nuovi immobili acquistati nell'anno
E' possibile utilizzare il sistema di calcolo online insernedo i dati dei tuoi immobili per ottenere l'importo da pagare unitamente alle altre informazioni necessarie per il pagamento dell'F24. Il sistema consente inoltre la stampa dell'F24 in versione semplificata ed espone un riepilogo che facilita l'inserimento dei dati in caso di utilizzo del proprio home-banking per effettuare il pagamento.

Immobili acquistati negli anni precedenti
Ogni anno ti invieremo in tempo utile una comunicazione con il dettaglio delle rate per il pagamento. Si ricorda che si tratta comunque di un pagamento in autoliquidazione il che significa che quanto indicato nella comunicazione va comunque da te verificato prima di procedere al pagamento. Ti consigliamo quindi di porre particolare attenzione al periodo di riferimento ed agli immobili oggetto della comunicazione.

Anche in questo caso il pagamento deve essere fatto con F24; il sistema di calcolo online può essere utilizzato anche per questa casistica.

Avvisi di violazione relativi al pagamento degli anni precedenti
A seguito di attività di verifica ed accertamento, potresti ricevere degli avvisi pagoPA relativi ad inadempienze sulle posizioni tributarie degli immobili di tua proprietà.

Se accedi con SPID o CIE, troverai direttamente nel carrello dei pagamenti gli avvisi e sarà quindi sufficiente selezionare l'avviso desiderato e procedere con il pagamento. Se l'avviso NON è insestato a te, potrai cliccare su "Paga per altro utente": sarà sufficiente inserire il numero dell'avviso, per far comparire la posizione debitoria nel tuo carrello e procedere quindi con il pagamento.

Se invece non hai efffettuato l'accesso potrai inserire il numero di avviso ed il codice fiscale dell'intestatario e procedere con il pagamento.

Sportello OnLine dedicato
Per meglio gestire il rapporto relativo a tutti gli incassi tributari, abbiamo realizzato un serrvizio online dedicato che ti consente di visualizzaere la tua posizione per tutti i tributi (non solo l'IMU), tutti i pagamenti effettuati, quelli da effettuare e la documentazione che riguarda i tuoi immobili.

Potrai procedere al pagamento anche direttamente da questo servizio.

Cosa serve

Per il pagamento di questa imposta, assicurati di avere:

  • Atto notarile di acquisto del o dei tuoi immobili o in alternativa una visura catastale;
  • eventuali avvisi di pagamento PagoPA;
  • i dettagli del conto o della carta con cui vuoi effettuare il pagamento Se vuoi accedere ai servizi riservati, SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE)

Cosa si ottiene

Pagamento IMU

Tempi e scadenze

Le due rate IMU scadono:

  • il 16 giugno* (versamento dell’acconto);
  • il 16 dicembre* (versamento del saldo).

* Nel caso però in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile. Se la scelta ricade sulla rata unica, l’IMU va versata entro il 16 giugno.

2023 30 Giu

Scadenza 1° rata IMU

2023 30 Dic

Scadenza 2° rata IMU / Rata unica

Accedi al servizio

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Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Ragioneria

Via Fontanelle S.N.C.

T 0824811002

T 0824811089

ragioneria@comune.sanlupo.bn.it

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 15/11/2024

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